Reddito da lavoro e reddito da pensione, cumulabili dal 1 gennaio 2009
Dal 1 gennaio assegno e redditi di lavoro diventano cumulabili per tutti i titolari di trattamenti anticipati ad accezione di soggetti che hanno usufruito di particolari forme di pensionamento anticipato.
di Gaetano Sassone
Roma - La legge 133/2008 all’art.19 ha stabilito la cumulabilità del reddito di pensione con i redditi di lavoro di qualsiasi natura a decorrere dal primo gennaio 2009. Molti pensionati in possesso di un notevole bagaglio professionale e di energia fisica non saranno più obbligati all’inattività al fine di evitare una forte decurtazione del proprio trattamento di pensione. Potranno, invece, intrattenere rapporti di lavoro di qualunque natura con la certezza che i compensi pattuiti non saranno decurtati se non della ordinaria aliquota Irpef in vigore. L’Inps con la circolare 108/2008 l'Inps ha spiegato come funziona il cumulo tra pensioni e redditi di lavoro, come stabilito dall'articolo 19 della legge 133/2008. Le nuove regole sono valide per i trattamenti di pensione vecchi e nuovi, liquidati con il sistema retributivo o misto e per le pensioni contributive in presenza di determinati requisiti. Rimane inalterato il requisito della cessazione del rapporto di lavoro da certificare nelle dovute forme per ottenere il trattamento di pensione.
Sulle pensioni di vecchiaia, liquidate con il sistema retributivo, esenti da tempo da qualsiasi trattenuta, l'eliminazione del divieto di cumulo non porta benefici di sorta. Cambia completamente, invece, la situazione per i titolari di pensioni di anzianità si vedevano decurtati della intera pensione nel caso in cui si rioccupavano come dipendenti; mentre, se svolgevano un'attività autonoma, erano sottoposti ad un regime di decurtazione del trattamento pensionistico, di notevole entità, che restava nelle casse dell'Inps. Fino ad ora hanno potuto cumulare reddito di pensione con reddito di lavoro soltanto i pensionati di anzianità, il cui trattamento era stato definito in base al possesso del requisito di 40 anni di contribuzione o, in alternativa, con 37 anni di versamenti combinati a un età minima di 58 anni. Dal primo gennaio, inoltre, assegno e redditi di lavoro diventano cumulabili per tutti i titolari di trattamenti anticipati ad accezione dei soggetti che hanno usufruito di particolari forme di pensionamento anticipato. Si tratta di coloro che, una volta acquisito il diritto alla pensione di anzianità, sono passati a part-time e hanno continuato a lavorare percependo una parte di pensione e una di stipendio, commisurate alla riduzione di orario, secondo la formula prevista dalla legge 662/1996. Lo stesso vale per i trattamenti provvisori a favore dei lavoratori socialmente utili, fermo restando il diritto alla piena cumulabilità nel momento in cui la pensione diventa definitiva. Tra gli esclusi ci sono, infine, i titolari di assegno a sostegno del reddito di cui beneficiano i lavoratori incentivati all'esodo (del credito e di altri settori). Dal 1° gennaio il divieto di cumulo cade anche per i trattamenti di pensione liquidati con il sistema contributivo, finora fortemente penalizzati rispetto a quelli liquidati con il sistema retributivo. Non saranno più soggette a tagli le pensioni acquisite con almeno 40 anni di contributi, raggiungibili contando anche i versamenti utilizzati per la liquidazione di supplementi. Via libera al cumulo pensione e reddito da lavoro anche per chi, con minore anzianità assicurativa, ottiene l'assegno a 65 anni, nel caso degli uomini, o a 60 anni, nel caso delle donne. Nessuna trattenuta, infine, per chi ha raggiunto il diritto alla pensione con i nuovi requisiti di età e di contribuzione previsti dalla legge 247/2007, con il nuovo sistema degli scalini e delle quote. In questa situazione si verranno a trovare, per esempio, i lavoratori dipendenti che entro il 30 giugno del 2009 possono far valere 58 anni di età e 35 di versamenti. Resta da definire, invece, secondo quanto specificato nella circolare dell’Istituto nazionale di previdenza Sociale, la posizione di coloro che hanno conseguito la pensione prima del 2008, quando c'era un limite di età flessibile da 57 a 65 anni per uomini e donne, e di quanti l'hanno ottenuta dopo, con i requisiti più favorevoli, grazie alla clausola di salvaguardia prevista dalla riforma Maroni. Va tenuto presente che con la legge 133/2008 sono state abrogate le norme (commi 21 e 22, articolo 1, legge 335/1995) che disciplinavano la trattenuta a carico dei soggetti in attività con assegni superiori al trattamento minimo Inps. E’ evidente che con l’entrata in vigore del divieto di cumulo Il Ministero del Tesoro e dell’Economia intende favorire la permanenza in attività dei pensionati ottenendo così un duplice risultato: aumentare le entrate fiscali e contributive ed ridurre notevolmente il lavoro nero. L’impatto sul mercato del lavoro di tale norma potrà favorire la nascita di maggiori opportunità di occupazione specialmente per i giovani, il cui minor costo complessivo e le prospettive di maggiore efficienza operativa nel lungo periodo porranno certamente i manager delle risorse umane nella condizione di dover operare una precisa scelta economica. è chiaro che a parità di investimento, nel comparto delle risorse umane, “eliminato” il fenomeno del lavoro nero legato a tanti ex dipendenti in pensione, una società potrebbe iniziare a preferire un giovane preparato ma da formare e i cui costi complessivi (oneri diretti e indiretti, ndr.) sono più vantaggiosi, piuttosto che mantenere sul libro paga un ex dipendente i cui costi complessivi sarebbero più e le cui prospettive di crescita professionali sarebbero peraltro limitate.
11 Dicembre 2008 21:15:40
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